Sez. 2, Sentenza n. 3603 del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249214 - 01
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE | Identificazione dell'imputato sulla base delle sue dichiarazioni - Sufficienza - Esclusione.
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)