Sez. 5, Sentenza n. 3359 del 11/11/2010 Ud. (dep. 31/01/2011) Rv. 249411 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Contumacia dell'imputato nel procedimento davanti al giudice di pace - Accettazione tacita - Integrazione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)