Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 19/04/1983 (Rv. 427603 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI FISSATE NEI COMMI DAL PRIMO AL SESTO DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI FISSATE NEI COMMI DAL PRIMO AL SESTO DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La legittimità, anche nei rapporti di vicinato, di una costruzione realizzata in difformità delle prescrizioni contenute nei primi sei commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, in base a licenza derogativa rilasciata prima del decorso di un anno dalla entrata in vigore della legge medesima, postula, ai sensi del settimo comma del citato articolo, che detta opera venga compiuta durante il periodo di validità della licenza stessa (non prorogabile) ed ultimata entro due anni dall'inizio dei lavori. (V 70/82, mass n 417761; (V 908/80, mass n 404330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)