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Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 05/12/1988 (Rv. 460895 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LICENZA IN DEROGA EX ART. 17, SETTIMO COMMA DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - EFFETTI NEI RAPPORTI PRIVATI.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460895-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LICENZA IN DEROGA EX ART. 17, SETTIMO COMMA DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - EFFETTI NEI RAPPORTI PRIVATI.*

La disposizione del comma settimo dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (introduttivo dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150), nell'autorizzare i comuni a rilasciare - limitatamente al periodo di un anno dalla entrata in vigore della citata legge n. 765 del 1967 - licenze edilizie in deroga alle prescrizioni dei precedenti commi dello stesso art. 17, prevede una deroga che è valida non solo nei rapporti di diritto pubblico fra il costruttore ed il comune ma anche nei rapporti di diritto privato fra il costruttore ed i vicini, con la conseguenza che una costruzione conforme ad una licenza rilasciata entro l'anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 765 del 1967 è pienamente legittima e non può essere considerata produttiva di danni per i vicini. (Conf 4108/85, mass n 441629; (Conf 3796/85, mass n 441382; (Conf 2702/83, mass n 427603; (Conf 2653/82, mass n 420525; (Conf 70/82, mass 417761; (Conf 2340/81, mass n 413091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)