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Sez. 3, Sentenza n. 8634 del 29/05/2003 (Rv. 563740 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal giudice dell'esecuzione - Contenuto decisorio - Esclusione - Portata - Art. 95 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Provvedimenti sulle spese ex artt. 611 e 614 cod. proc. civ. - Differenze.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563740-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)

In tema di esecuzione forzata, l'art. 95 cod. proc. civ. (secondo il quale le spese sostenute dal creditore procedente e dagli intervenuti utilmente partecipanti alla distribuzione del ricavato sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile) trova applicazione con esclusivo riferimento all'espropriazione (destinata a concludersi con la distribuzione del ricavato), e non anche all'esecuzione per consegna e rilascio o all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, ipotesi in cui il regime delle spese risulta viceversa disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 611 e 614 cod. proc. civ. Pertanto, poiché l'art. 95 cod. proc. civ. (diversamente dai suindicati artt. 611 e 614, i quali espressamente prevedono che le spese sono liquidate dal giudice dell'esecuzione, con decreto costituente titolo esecutivo contro il soggetto esecutato) si limita ad enunciare il principio secondo cui le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, rimane al giudice conseguentemente precluso emettere una pronuncia di condanna costituente titolo esecutivo nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione, potendo egli in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 510 cod. proc. civ., solamente determinare l'importo spettante ai creditori per capitale, interessi e spese, mediante un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, in vista dell'emissione di una successiva pronunzia (non già di condanna bensì) di distribuzione ed assegnazione -interamente o parzialmente satisfattiva -, secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)