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Sez. L, Sentenza n. 12452 del 10/12/1998 (Rv. 521520 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Licenziamento disciplinare - Immediatezza della contestazione - Requisiti - Fattispecie relativa all'accertamento dei fatti in sede penale.
Stato
decisa il 1998-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521520-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'immediatezza della contestazione dell'addebito rispetto al momento della commissione, o della conoscenza, del fatto contestato - che è elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare mirando ad assicurare al lavoratore un'adeguata possibilità di difesa nell'ambito della procedura prescritta dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari - va valutata in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive (quale l'accertamento dei fatti in sede penale)che possono far ritardare il momento della percezione o del definitivo accertamento dei fatti contestati senza che per ciò solo sia dato ravvisare un'acquiescenza, almeno iniziale, del datore di lavoro rispetto alla mancanza del dipendente. (Nella specie la S.C. - con riferimento all'art. 86 del contratto collettivo per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato per il triennio 1990 - 1992, che prevedeva la previa contestazione dell'addebito <<entro trenta giorni dalla cognizione del fatto>> e <<comunque non oltre i centocinquanta giorni dalla cognizione dell'evento>> - ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un conduttore ferroviario per tardività della contestazione identificando la conoscenza del <<fatto>> nell'accusa formulata da una viaggiatrice di aver subito atti di libidine e non già nel successivo accertamento del fatto in sede penale con sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)