Sez. L, Sentenza n. 13222 del 04/10/2000 (Rv. 540742 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio erogata a dipendente collocato in quiescenza prima dell'integrale operatività degli aumenti retribuiti scaglionati nel tempo - Determinazione della base di calcolo - Esclusiva rilevanza della retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi - Irrilevanza dei successivi aumenti previsti per scaglioni dopo la messa in quiescenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali, previsti complessivamente, ma scaglionati nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere assunta la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale è versata o dovuta la contribuzione, va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza. Pertanto l'art. 43 d.P.R. 28 novembre 1990 n.384 deve essere interpretato nel senso che, riguardo al personale collocato a riposo, l'inclusione degli aumenti retributivi, previsti medianti successivi scaglionamenti nel tempo dal medesimo d.P.R., nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio, può essere effettuata solamente nei confronti di quei dipendenti che siano stati posti in quiescenza nel periodo di vigenza contrattuale, ossia nel periodo di tempo successivo a quello della spettanza degli aumenti suddetti.
Riferimenti normativi: DPR 28/11/1990 num. 384 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)