Sez. L, Sentenza n. 12002 del 08/08/2003 (Rv. 565825 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente Poste Italiane - Ccnl del 26 novembre 1994 - Aumenti retributivi scaglionati nel tempo - Trattamento di quiescenza e indennità di buonuscita - Computabilità degli aumenti non maturati alla data del collocamento in quiescenza - Esclusione - Fondamento - Derogabilità ad opera di disposizioni pattizie - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo (nella specie, ccnl del 26 novembre 1994, art. 65) stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, devono essere commisurati all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, in quanto le disposizioni normative che regolano il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali - e precisamente, attraverso il rinvio contenuto nell'art. 6, comma settimo, del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, le norme del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il trattamento di quiescenza, e le norme del d.P.R. 29 dicembre 1973, 1032, per l'indennità di buonuscita - prevedono che detti istituti devono essere commisurati all'ultimo stipendio per il quale sono stati versati sia il contributo a carico del datore di lavoro, sia la trattenuta a carico del dipendente, con conseguente non computabilità degli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi. E poiché le disposizioni legislative in materia non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime dei trattamenti stessi, una disposizione pattizia che ciò disponesse sarebbe nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 43, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)