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Sez. L, Sentenza n. 6767 del 10/05/2002 (Rv. 554319 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Di buonuscita - Disciplina legale - Perdurante vigenza - Base di computo - Ultimo stipendio - Rilevanza - Fondamento - Contratto collettivo 1990 - 1992 - Previsione di aumenti stipendiali scaglionati nel tempo - Rilevanza di aumenti maturati successivamente alla cessazione del rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554319-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

L'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; ne consegue che non sono computabili nell'indennità di buonuscita gli aumenti stipendiali, previsti dal contratto collettivo 1990 - 1992 con il sistema dello scaglionamento nel tempo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, per i quali non furono versati i contributi, in quanto lo scaglionamento degli aumenti retributivi non integra una rateizzazione in senso tecnico di un'obbligazione già sorta, ma dà luogo ad una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 30/05/1995 num. 204 art. 13, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)