Sez. 3, Sentenza n. 10342 del 19/10/1998 (Rv. 519853 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Impugnazioni - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
La decisione di merito del giudice di pace nelle controversie non eccedenti il valore di lire due milioni è secondo equità anche quando risolve la controversia applicando specifiche norme di legge, con la conseguenza che la stessa è inappellabile e impugnabile con ricorso per Cassazione. Diversamente, nel caso in cui il giudice di pace si limiti a pronunziare su di una questione preliminare, senza entrare nel merito della causa, la pronunzia è appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)