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Sez. 3, Sentenza n. 12611 del 16/12/1998 (Rv. 521690 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace secondo equità - Ricorribilità in Cassazione per vizi di motivazione - Ambito - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - Mera apparenza o contraddittorietà radicale - Motivazione inesistente - Configurabilità - Ricorribilità per violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521690-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Il vizio di motivazione della sentenza del Giudice di Pace secondo equità, censurabile dalla Cassazione, è soltanto quello che viola l'art. 360 n. 4 e non n.5 cod. proc. civ., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, si da potersi ritenere inesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)