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Sez. L, Sentenza n. 858 del 08/03/1975 (Rv. 374239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO NORMATIVO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - LIMITI - CONTRATTI COLLETTIVI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - LICEITA.*
Stato
decisa il 1975-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO NORMATIVO DI PROPORZIONALITA MATEMATICA - LIMITI - CONTRATTI COLLETTIVI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - LICEITA.*

L'art 2120 cod civ stabilisce inderogabilmente che l'indennita di anzianita deve essere proporzionata agli anni di servizio e che il suo ammontare deve essere quantificato in base all'ultima retribuzione e alla categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ma riserva all'autonomia negoziale delle associazioni sindacali il potere di determinare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo, consentendo ad esse di fissare contrattualmente la frazione tempo-salario da moltiplicare per gli anni di servizio, salvo che non sussista un minimo legale stabilito per determinate categorie da specifiche Disposizioni, come nel caso dell'impiego privato e del lavoro domestico. Pertanto, al lavoratore che abbia rivestito la qualifica di operaio e poi quella superiore di intermedio o di impiegato, non deve essere necessariamente liquidata l'indennita con riferimento esclusivo alla categoria di ultima appartenenza per l'intero periodo del rapporto, ma, se il contratto collettivo diversamente prevede, puo legittimamente farsi luogo alla liquidazione a scaglioni, computando per il periodo trascorso nella categoria inferiore un rapporto tempo-salario diverso. (V 1476/73, mass n 364223; 1216/73, mass n 363771; (V 226/73, mass n 362061; 93/73, mass n 361849; (V 2290/72, mass n 359639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)