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Sez. 3, Sentenza n. 7359 del 08/08/1997 (Rv. 506574 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Prestazioni non espressamente riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali - Diritto a compenso - Declaratoria negativa del Conciliatore contenuta in sentenza pronunciata secondo equità - Ricorso per cassazione per violazione dei principi regolatori del rapporto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506574-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

Poiché il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Conciliatore pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. nel testo di cui all'art. 3 legge 30 luglio 1984 n. 399, può denunciare, a norma dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dei principi regolatori del rapporto dedotto in causa, è ammissibile la censura di violazione da parte del detto giudice del principio della soggezione a compenso delle prestazioni di opere intellettuali non espressamente riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali, ancorché menzionate nelle rispettive tariffe professionali e valutate con particolare compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)