diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2212 del 13/04/1981 (Rv. 412947 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - MORA - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - CARATTERE SOSTANZIALE E PROCESSUALE - CONSEGUENZE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412947-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - MORA - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - CARATTERE SOSTANZIALE E PROCESSUALE - CONSEGUENZE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA.*

La disposizione dell'ultimo comma dell'art 4 della legge 10 dicembre 1973 n 814 - concernente la concessione del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi allo affitto di fondi rustici - ha carattere sostanziale, limitato temporalmente alle tre annate agrarie (dal 1970/71 al 1972/73) previste dai precedenti commi secondo e terzo dello stesso articolo, ed, inoltre, processuale, per cui e applicabile, anche di ufficio, ai giudizi in corso, in qualunque stato e grado. (V 5861/79, mass n 402525; (V 2309/79, mass n 398649; (V 264/79, mass n 396334; (V 1985/78, mass n 391347).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)