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Sez. 1, Sentenza n. 37254 del 14/04/2014 Ud. (dep. 08/09/2014) Rv. 260778 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Omessa ottemperanza - Reato - Configurazione - Responsabilità del destinatario del provvedimento - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260778-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, va applicata a chiunque non ottemperi a tale provvedimento, con la conseguenza che compete al proprietario del terreno, al fine di evitare di rendersi responsabile dell'inottemperanza in questione, l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità nell'abbandono dei rifiuti, onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)