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Sez. 5, Sentenza n. 44619 del 23/11/2005 Cc. (dep. 06/12/2005) Rv. 232718 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE | Sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione in riforma di sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile - Ammissibilità - Esclusione. .
Stato
decisa il 2005-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232718-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, in quanto il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento - posto che il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio della parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)