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Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc. (dep. 01/04/2008) Rv. 239572 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie volontarie - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239572-01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Conf. Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio 2008, n. 13608, non massimate).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)