Sez. L, Sentenza n. 3773 del 02/05/1997 (Rv. 504011 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Portata - Presupposto per la fruizione di agevolazioni tributarie - Rilevanza ai fini della qualificazione di una impresa come artigiana - Limiti.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
L'iscrizione presso la camera di commercio ai sensi della legge 25 luglio 1956 n. 860 non costituisce elemento decisivo per qualificare come artigiana l'attività svolta da un'impresa, atteso che se detta iscrizione configura un presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tali categorie di imprese, la stessa non vale, invece, ad attribuire uno status né a far sorgere presunzioni assolute circa la suddetta qualificazione, sicché non è precluso al giudice di pervenire - a seguito di una valutazione complessiva delle prove - ad un diverso accertamento sull'effettiva natura dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)