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Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 08/06/1994 (Rv. 486943 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Riassunzione | Termine di sei mesi ex art. 305 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Notifica dell'atto di riassunzione alla controparte - Termine ex art. 303 cod. proc. civ. - Natura ordinatoria - Scadenza del termine - Proroga - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486943-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Riassunzione

In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dello istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)