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Sez. L, Sentenza n. 17779 del 02/09/2004 (Rv. 576667 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Decadenza sostanziale ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Applicabilità ai giudizi in corso iniziati dopo l'emanazione del D.L. n. 338 del 1990 o del D.L. n. 28 del 1991, non convertiti - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576667-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

La disciplina della decadenza sostanziale delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 6 dei D.L. 22 novembre 1990 n. 338, 28 gennaio 1991 n. 28 e 29 marzo 1991 n. 103, quest'ultimo convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166 - il cui art. 1 secondo comma ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli altri due decreti legge, decaduti perché non convertiti - è generalmente dotata di efficacia retroattiva, non potendo peraltro tale efficacia trovare applicazione per tutte quelle fattispecie in relazione alle quali, al momento dell'entrata in vigore del primo dei suddetti decreti legge (quello n. 338 del 1990), già pendeva un giudizio davanti al giudice ordinario: la norma di sanatoria, infatti, senza limitazioni di sorta (e da definirsi, quindi, totale e non parziale) ha dotato di piena efficacia la disposizione di interpretazione autentica dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, inserita anche nei suddetti decreti legge n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991. (Nella specie, relativa alla pretesa del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, la ricorrente aveva intrapreso il giudizio con atto del 26 marzo 1991, quando era in vigore il D.L. n. 28 del 1991, ma prima dell'emanazione del D.L. n. 103/91; la S.C., in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la nuova normativa)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/11/1990 num. 338, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)