Sez. 4, Sentenza n. 8784 del 18/02/1983 Ud. (dep. 21/10/1983) Rv. 160826 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - ESTENSIBILITÀ IN SEDE PENALE DELLA LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI DOLO E COLPA GRAVE EX ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GRADO DELLA COLPA IN SEDE PENALE.*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - ESTENSIBILITÀ IN SEDE PENALE DELLA LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI DOLO E COLPA GRAVE EX ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GRADO DELLA COLPA IN SEDE PENALE.*
Ai fini della configurabilità della colpa professionale del sanitario, la limitazione alle ipotesi di colpa grave prevista dall'art. 2236 cod. civ., è applicabile soltanto in Sede civile e limitatamente alla colpa per imperizia, e non può, invece, spiegare alcun effetto che importi una restrizione della disciplina dell'elemento psicologico del reato. La sussistenza o meno di tale elemento può (e deve) essere liberamente valutata dal giudice, ma una volta che il giudice l'abbia ritenuto accertato, in particolare sotto il profilo della colpa per i reati unibili a tale titolo, il maggiore o minore grado di essa può avere rilievo solo ai fini e nell'ambito della disciplina penale e mai, quindi, con efficacia discriminante. (Conf mass n 150650 ed ivi citate; (contra mass n 149347; (contra mass n 149218).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)