Sez. 1, Sentenza n. 3738 del 25/02/2004 (Rv. 570489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Della sentenza di merito - Spese del procedimento - Liquidazione - Competenza - Corte di cassazione.
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L'ordinanza emessa ex art. 373 cod. proc. civ. nel procedimento instaurato con l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di merito è pronuncia provvisoria, condizionata all'esito del giudizio di legittimità. Spetta pertanto alla Corte di cassazione dinanzi alla quale la sentenza venga impugnata liquidare le spese di tale procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)