Sez. 3, Sentenza n. 19138 del 29/09/2005 (Rv. 586443 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenza di appello - Sospensione dell'esecuzione - Spese del procedimento - Liquidazione - Giudice competente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
La liquidazione delle spese processuali relative al procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 373 cod. proc. civ. spetta al giudice di appello e non alla Corte di Cassazione dato che, a mente dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti è preclusa in seno al giudizio di cassazione. Risulta pertanto impossibile un provvedimento sulle spese da parte del giudice di cassazione che non è in grado di esaminare preliminarmente gli atti documentali concernenti il procedimento incidentale svoltosi davanti al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)