Sez. L, Sentenza n. 283 del 15/01/1996 (Rv. 495411 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Tutela del lavoratore - Mancata attuazione della direttiva CEE n. 987/80 - Azione per il conseguimento del'indennità ex art. 2, settimo comma, D.Lgs. n. 80 del 1992 - Legittimazione passiva dello Stato - Esclusione - Legittimazione dell'I.N.P.S. quale gestore del fondo di garanzia - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Spetta all'I.N.P.S., quale gestore del fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, e non allo Stato, la titolarità passiva dell'azione diretta al conseguimento dell'indennità prevista dall'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 in relazione alla mancata tempestiva attuazione della direttiva CEE n. 987/80 del Consiglio del 20 ottobre 1980 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come si evince dall'esplicito richiamo del citato art. 2 al fondo di garanzia e dalla norma di cui all'art. 4, relativa alla copertura degli oneri finanziari, conforme alle prescrizioni dell'art. 48 della legge di delega n. 428 del 1990, che escludeva oneri a carico del bilancio dello Stato e del settore pubblico allargato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)