Sez. L, Sentenza n. 6121 del 05/12/1985 (Rv. 443264 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - PROGRESSIONE DEL LAVORATORE AD UNA CATEGORIA O AD UN LIVELLO SUPERIORE - RIPORTO IN CIFRA O CONSERVAZIONE PER INTERO DEGLI SCATTI - CONDIZIONI - ESPRESSO PREVISIONE - NECESSITÀ - SILENZIO IN PROPOSITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - PROGRESSIONE DEL LAVORATORE AD UNA CATEGORIA O AD UN LIVELLO SUPERIORE - RIPORTO IN CIFRA O CONSERVAZIONE PER INTERO DEGLI SCATTI - CONDIZIONI - ESPRESSO PREVISIONE - NECESSITÀ - SILENZIO IN PROPOSITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUFFICIENZA.*
Gli scatti di anzianità - la cui regolamentazione è rimessa interamente alla volontà delle parti - sono soggetti, non al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio (che - in quanto desumibile dall'art. 2120 cod. civ. - trova applicazione solo per l'indennità di anzianità), bensì a quello dello assorbimento (desumibile viceversa dai canoni di ermeneutica contrattuale) atteso che l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione del lavoratore in ragione dell'anzianità di servizio non può far riferimento altro che alla durata della permanenza del lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti suddetti. Consegue che nel caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore - gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero, né rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalle parti, mentre non è sufficiente il semplice silenzio tenuto in proposito dalla contrattazione collettiva. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - chiamato ad interpretare l'art. 70 CCNL 25 settembre 1976 per i dipendenti di aziende commerciali - aveva erroneamente escluso l'assorbimento degli scatti di anzianità sulla base della considerazione che, nulla disponendo in proposito la norma contrattuale, doveva considerarsi l'intera anzianità di servizio comprensiva di quella maturata nelle qualifiche inferiori a quella di riferimento). (V 5709/84, mass n 437386; (V 41/84, mass n 432296; (V 4273/82, mass n 422248).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)