Sez. 1, Sentenza n. 2050 del 10/03/1999 (Rv. 523988 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza relativa alla sola competenza ed alle spese giudiziali - Impugnazione sul capo relativo alle spese - Autonomia rispetto al regolamento di competenza - Ricorso per cassazione avverso il capo relativo alle spese giudiziali ed istanza di regolamento di competenza - Proposizione in un unico atto - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite è da impugnare con istanza di regolamento (necessario) di competenza in punto di statuizione sulla competenza, mentre, per il capo attinente alle spese, quando la parte se ne dolga a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza, occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari e, dunque, con ricorso per cassazione in ipotesi di impugnazione di sentenza di secondo grado. È, tuttavia, ammissibile il ricorso unico, che ricomprenda sia l'istanza di regolamento, sia il ricorso per cassazione in ordine alla statuizione sulle spese, purché, ovviamente, vengano salvaguardati i requisiti di entrambe le impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)