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Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 06/12/1983 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164141 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA AI SENSI DELL'ART. 640, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164141-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA AI SENSI DELL'ART. 640, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - DIFFERENZA.*

La differenza tra il reato di estorsione e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo n. 2, cod. pen. va individuata nel fatto che nella truffa il reo suscita nell'offeso l'immaginario timore di un danno futuro, tale da poter fare determinare l'offeso unicamente per l'errore in cui è stato fatto cadere, mentre nell'estorsione il reo prospetta un pericolo da commutarsi in danno per volontà stessa dell'offeso, qualora non adempia al richiesto, senza possibilità di scelta fra il compimento della prestazione e la soggezione a sopportare il danno. (Conf mass n 159485; (Conf mass n 156497; (Conf mass n 150492).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)