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Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 02/12/2004 Cc. (dep. 20/01/2005) Rv. 230651 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO | Principio di immutabilità del difensore di ufficio- - Sostituzione - Condizioni - Fattispecie in tema di decreto di citazione a giudizio.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230651-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO

L'inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 cod. proc. pen., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto e quinto cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perchè l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari). (Conformi: Cass. Sez. I, 2 dicembre 2004, dep. 20 gennaio 2005, n. 1617, P.M. in proc. Lini, non massimata; Cass. Sez. I, 2 dicembre 2004, dep. 20 gennaio 2005, n. 1618, P.M. in proc. Ahattach, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)