Sez. U, Sentenza n. 512 del 21/07/2000 (Rv. 538593 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Controversia relativa alla spettanza della revisione dei prezzi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la spettanza o meno della revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, giacché il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale sorge solo se l'amministrazione lo abbia preventivamente riconosciuto a seguito di valutazione discrezionale, con la conseguenza che la posizione dell'appaltatore in relazione all'esercizio di tale potere non può che configurarsi come interesse legittimo, senza che il sistema previsto dal D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947 possa ritenersi innovato dall'articolo unico della legge n. 700 del 1974, che si è limitato a regolare le entità degli acconti, nonché le modalità e i tempi dei relativi versamenti, senza nulla disporre in ordine al potere discrezionale dell'amministrazione di accordare o meno la revisione.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)