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Sez. 6, Sentenza n. 741 del 11/12/2006 Cc. (dep. 16/01/2007) Rv. 235853 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento ai sensi dell'art. 304, comma secondo cod. proc. pen. - Reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. - Contestazione a ciascuno degli imputati - Necessità. .
Stato
decisa il 2006-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235853-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Nella ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma secondo cod. proc. pen., il carattere individuale delle imputazioni non consente di applicare tale sospensione agli imputati cui non sia contestato alcuno dei reati previsti dall'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)