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Sez. 2, Sentenza n. 1795 del 17/12/2024 Ud. (dep. 15/01/2025) Rv. 287475-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo della prescrizione.
Stato
decisa il 2024-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287475-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decr. Minist. Tesoro 17/02/2009 num. 29 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)