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Sez. 2, Sentenza n. 46287 del 28/06/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268136 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Natura giuridica - Reato istantaneo - Consumazione - Alla data di ciascun finanziamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268136-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ai fini della valutazione della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai singoli episodi di finanziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)