Sez. 6, Sentenza n. 46833 del 26/10/2023 Cc. (dep. 21/11/2023) Rv. 285543-02
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Prove digitali - Trasferimento di intercettazioni telematiche già disposte in procedimento penale estero - Ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di prove digitali, può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui viene richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni telematiche già disposte in un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione. (Fattispecie in cui, con riguardo all'utilizzabilità di messaggistica acquisita da parte delle autorità francesi dal sistema criptato "Sky-Ecc", con applicazione delle norme in tema di intercettazioni, ha precisato che la disposizione interna di riferimento è l'art. 270 cod. proc. pen., che ammette il trasferimento con provvedimento del solo pubblico ministero delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi, purché sussistano le condizioni di rilevanza e di indispensabilità per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).
Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41, Decreto Legisl. 21/06/2021 num. 108, Legge 13/03/2008 num. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)