Sez. 1, Sentenza n. 8397 del 24/08/1998 (Rv. 518322 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Caratteristiche.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., che stabilisce la regola della pronuncia secondo equità per la causa di valore inferiore ai due milioni di lire, pur a seguito della novellazione che ha eliminato il vincolo per il giudice, in tale ipotesi, dei "principi regolatori della materia", non esclude che la sentenza secondo equità debba essere emessa nel rispetto delle norme costituzionali e delle regole di diritto. Ne consegue la persistente necessità di individuare le regole di diritto da applicare nella fattispecie, salvo ad attenuare, consapevolmente e motivatamente, nel momento decisorio la rigida applicazione di tali regole in ragione delle condizioni sociali, economiche, istituzionali nelle quali si collocano gli interessi in giuoco. A tale duplicità di momenti del giudizio equitativo sono correlati diversi ambiti del sindacato di legittimità. Mentre, infatti, l'erronea individuazione delle norme astrattamente applicabili può essere denunziata in Cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la successiva operazione di "temperamento" equitativo della "regula iuris" nella applicazione della stessa alla fattispecie è insindacabile salvo che la motivazione offerta in ordine al criterio di equità sia mancante, incomprensibile o perplessa. Il giudice è, pertanto, tenuto a dar conto della regola equitativa applicata solo in sede di motivazione, ma non a previamente enunciarla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)