Sez. 2, Sentenza n. 423 del 17/01/1981 (Rv. 410898 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ISTITUZIONE DI EREDE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ISTITUZIONE DI EREDE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
A norma dell'art 588 cod civ si ha istituzione di erede quando lo istituto, qualunque sia l'espressione adoperata nel testamento, sia chiamato nell'universalita dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario. La Determinazione della quota puo essere attuata anche mediante l'attribuzione di beni determinati, purche in tale ipotesi si dimostri che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente la universalita del patrimonio e abbia assegnati i medesimi beni come quota dell'intero compendio ereditario. (Conf 902/69, mass n 339271; (Conf 2289/68, mass n 334582; (Conf 2222/64, mass n 303305; (Conf 3025/63; (Conf 1637/63; (Conf 3081/62, mass n 254548; (Conf 2548/60; (Conf 1936/57; (Conf 2744/52; (Conf 2890/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)