Sez. 1, Sentenza n. 5977 del 13/03/2000 Ud. (dep. 22/05/2000) Rv. 216013 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 - Introduzione non autorizzata di armi - Illiceità penale - Abrogazione delle norme penali ad opera della legge n. 157 del 1992 - Esclusione - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a)- e f)-, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). E invero il richiamo contenuto nella lett. g)- del citato art. 21 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 lett. B, Legge 11/02/1992 num. 157 all. B art. 21 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)