Sez. 1, Sentenza n. 11204 del 20/11/1990 (Rv. 469829 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLO OPPONENTE - CONVALIDA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLO OPPONENTE - CONVALIDA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Qualora il pretore, con ordinanza ai sensi dell'art. 23 quinto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, convalidi il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, per non essersi l'opponente (od il suo procuratore) presentato alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento, il ricorso per Cassazione, contro detta ordinanza, può essere rivolto solo a conseguire un controllo sulle questioni al riguardo già sottoposte all'esame del pretore, e, quindi, non può dedurre per la prima volta la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire. (nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità del citato art. 23, in relazione all'art. 24 della Costituzione sotto il profilo che la norma medesima non contempla l'ipotesi dell'impossibilità a comparire per far valere un legittimo impedimento, considerato che l'opponente aveva impugnato solo detta ordinanza di convalida, non anche il successivo decreto con il quale il pretore aveva respinto l'istanza di revoca di tale convalida). (V 9125/87, mass n 456368).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)