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Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014 Ud. (dep. 19/11/2014) Rv. 261218 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato - Notificazione presso il difensore - Traduzione degli atti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261218-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Fattispecie in cui la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato era avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)