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Sez. 1, Sentenza n. 40733 del 10/01/2018 Cc. (dep. 13/09/2018) Rv. 274531 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione – Traduzione nei confronti dello straniero alloglotta – Necessità – Sussistenza – Omissione – Conseguenze – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274531-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

L'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero irreperibile alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale atto, pur non essendo compreso nell'elenco previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., dev'essere tradotto, anche su richiesta del condannato, in quanto essenziale alla conoscenza dell'accusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)