Sez. 2, Sentenza n. 5048 del 06/11/1978 (Rv. 394803 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - INADEMPIMENTO NON GRAVE DI UNA PARTE - RIFIUTO DI ADEMPIERE DELL'ALTRA - ILLEGITTIMITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - INADEMPIMENTO NON GRAVE DI UNA PARTE - RIFIUTO DI ADEMPIERE DELL'ALTRA - ILLEGITTIMITA.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra parte, nell'indagare sull'importanza dei singoli inadempimenti si deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali inadempimenti, ma altresi ai rapporti di causalita e proporzionalita dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che, quando l'inadempimento di un contraente non e grave, il rifiuto dell'altro di adempiere la propria obbligazione non puo ritenersi di buona fede e, quindi, giustificato ai sensi dello art 1460 cod civ. (Conf 1687/77, mass n 385401; (Conf 936/74, mass n 368846; (Conf 291/72, mass n 356138).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)