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Sez. L, Sentenza n. 124 del 08/01/2002 (Rv. 551411 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Mera prospettazione di una diversa tesi interpretativa - Inammissibilità - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 1995/1996 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione del premio di esercizio annuale.
Stato
decisa il 2002-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551411-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice del merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini del calcolo del premio di esercizio annuale spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, sul presupposto che tale elemento, la cui determinazione era stata originariamente demandata alle contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, aveva infine assunto, nel c.c.n.l. 18 novembre 1994 e nell'accordo 8 novembre 1995, una valenza essenzialmente pensionistica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 18/11/1994, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)