Sez. 4, Sentenza n. 7343 del 16/01/2003 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 223497 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione della pena detentiva - Esclusione - Applicazione delle nuove sanzioni previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna dell'imputato a dieci giorni di arresto e lire 200.000 di ammenda per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ritenendo tale pena illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 187, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)