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Sez. 1, Sentenza n. 12882 del 30/12/1998 (Rv. 521961 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Occupazione acquisitiva - Effettuazione prima del 31 dicembre 1988 - Risarcimento del danno - Corresponsione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 413/91 - Imposizione ex art. 11 della citata legge - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521961-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, la plusvalenza conseguita a seguito di risarcimento del danno da accessione invertita, corrisposto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991 n. 413, è soggetta all'imposizione prevista dall'art. 11, commi quinto, sesto e settimo, della citata legge, , ancorché il trasferimento del bene in virtù dell'occupazione acquisitiva sia avvenuto in epoca precedente al 31 dicembre 1988, atteso che è indifferente, ai fini della imposizione, la data della cessione volontaria o della emissione dei provvedimenti espropriativi o che accertino la accessione invertita, rilevando soltanto il momento della riscossione che costituisce il presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)