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Sez. 5, Sentenza n. 9154 del 07/07/2000 (Rv. 538343 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze conseguite a seguito di procedimenti espropriativi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 413/91 - Titolo fonte della plusvalenza - Antecedenza al 31 dicembre 1988 - Tassazione della plusvalenza ex art. 11, commi quinto, sesto, settimo, legge n. 413/91 - Ammissibilità - Irragionevolezza di tale disciplina in relazione alla disciplina transitoria di cui al comma nono del citato art. 11 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538343-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, commi Quinto, sesto e settimo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato alla ritenuta del 20%, ancorché l'emanazione del decreto di esproprio, la stipulazione dell'atto di cessione volontaria ovvero il prodursi dell'effetto acquisitivo - estintivo nell'occupazione appropriativa siano intervenuti in epoca antecedente al primo gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al comma nono del citato art. 11 della legge n. 413 - che consente la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della stessa - non può essere estesa, sul piano interpretativo, alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge. Nè tale complessiva disciplina può essere sospettata di irragionevolezza, con riguardo ad ipotesi di titolo coevo, cui seguano pagamenti differenziati nel tempo a causa delle più varie vicende, trattandosi di inevitabili riverberi sul fatto della disciplina dell'efficacia della legge nel tempo, condizionata alla verificazione dell'ultimo elemento della fattispecie considerata (percezione della plusvalenza) che, essendo l'unico rilevante sotto il profilo impositivo, non consente riferimenti di carattere normativo ad un "tertium comparationis" in tal maniera individuato.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)