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Sez. 2, Sentenza n. 2933 del 26/06/1996 Cc. (dep. 17/10/1996) Rv. 206282 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione | Termini per la presentazione - Causa sorta durante l'udienza - Presentazione "prima del termine dell'udienza" - Significato - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206282-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione

La disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione deve essere <<in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza>>, va intesa nel senso che la legge ha voluto imporre alla parte interessata di provvedere a presentare l'atto il medesimo giorno in cui la causa di ricusazione si è manifestata, anche al fine di impedire che il processo prosegua con uno o più giudici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 37 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale, a sostegno della pretesa tempestività della dichiarazione, si deduceva che il termine <<udienza>> deve essere inteso nel senso di epilogo della stessa, comprensivo pertanto di tutti i giorni in cui essa si è svolta)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)