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Sez. L, Sentenza n. 4194 del 02/07/1980 (Rv. 408068 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - ILLEGITTIMITA - INTERRUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA CONSEGUENTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408068-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - ILLEGITTIMITA - INTERRUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA CONSEGUENTE - EFFETTI.*

Dall'illegittimita dell'apposizione del termine al contratto di lavoro per violazione della legge 18 aprile 1962 n 230, consegue l'illegittimita dell'interruzione dello svolgimento del rapporto di lavoro e della configurazione in questa - in ragione della sua esclusiva riconducibilita alla volonta del datore di lavoro - di un illegittimo recesso di questo, che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 18 legge 20 maggio 1970 n 300. (V 4499/79, mass n 401003; (V 1017/79, mass n 397213).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)