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Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 04/02/2000 (Rv. 533423 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - MODALITÀ | Dichiarazione annuale - Omissione - I.V.A. a credito già fatta valere in sede di liquidazioni periodiche - Detrazione nella dichiarazione relativa all'anno successivo di imposta - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Assenza di operazioni imponibili in detto anno - Sopravvenuto esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione - Permanenza del diritto alla detrazione fino al periodo di imposta in cui vengano nuovamente effettuate operazioni non esenti.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533423-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - MODALITÀ

In tema di I.V.A., il contribuente che abbia maturato un credito di imposta ed operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, ha facoltà di computarla, ove abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale, in quella relativa all'anno successivo, posto che, ai sensi dell'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione si perde solo in caso di omesso computo della stessa sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale. Peraltro, a tali effetti, per "anno successivo" deve intendersi il primo nel quale siano effettuate operazioni imponibili, atteso che l'art. 11, comma quarto, della legge n.413 del 1991, alla cui luce va letto anche il contesto normativo preesistente, ha eliminato l'obbligo di presentare dichiarazione annuale per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)