Sez. 2 - , Sentenza n. 12791 del 19/02/2020 Ud. (dep. 23/04/2020) Rv. 279060 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Abbreviato condizionato - Sopravvenuta impossibilità di acquisizione della prova richiesta dall'imputato - Revocabilità dell'ordinanza di ammissione del rito – Esclusione – Preclusione all’affermazione di responsabilità – Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
Non è revocabile l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'esame testimoniale della persona offesa in caso di impossibilità di acquisire la prova per circostanze imprevedibili e sopraggiunte; né tale impossibilità può determinare, di per sé, l'assoluzione dell'imputato, atteso il carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti, ferma restando l'utilizzabilità, ai fini della prova, degli atti indicati dall'art. 442, comma 1–bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)