diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 25256 del 29/05/2018 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273106 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Abbreviato condizionato - Rivalutazione della rilevanza della prova - Revocabilità dell'ordinanza di ammissione del rito - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273106-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)