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Sez. 2, Sentenza n. 43876 del 07/10/2014 Ud. (dep. 22/10/2014) Rv. 260860 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Abbreviato condizionato - Sopravvenuta impossibilità dell'acquisizione della prova richiesta dall'imputato - Revocabilità dell'ordinanza di ammissione del rito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260860-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, tra cui deve essere ricompreso anche il comportamento della parte che volontariamente ometta di effettuare gli adempimenti necessari all'integrazione probatoria cui aveva espressamente condizionato la scelta del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che alla intenzionale mancata citazione di un teste può essere attribuito, per fatti concludenti, il significato di rinuncia alla condizione dell'integrazione probatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)